LEGGE 14.2.1992 n. 185 e L.R. 11.03.1998 art. 23
Calamità Pubbliche. Interventi creditizi e contributivi a favore delle aziende cerealicole e foraggiere danneggiate da eventi calamitosi

Beneficiari:
titolari di aziende agricole, singoli o associati, compresi nei territori delimitati con apposito decreto assessoriale a seguito del Decreto Ministeriale declaratorio dell’eccezionalità dell’evento calamitoso.
Scopi:
ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto.
Interventi:
- Prestiti con abbuono del 40% del capitale erogato a fronte di emissione   di nulla osta del competente Organo Pubblico.
- Fondi banca, con concorso pubblico nel pagamento degli interessi
Durata:
5 anni
Tasso:
globale di riferimento per i crediti agrari di esercizio oltre i 18 mesi, di cui a carico del richiedente una quota pari al 20%
Garanzie:
privilegio legale
eventuale garanzia personale
garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia

Legge 14.2.1992 n.185, proroga delle rate insolute relative ad operazioni di credito agrario o di mercato, con fondi banca o pubblici, poste in essere a seguito di eventi calamitosi

Beneficiari:
titolari di aziende agricole, singoli o associati, compresi nei territori delimitati con apposito decreto assessoriale a seguito del Decreto Ministeriale declaratorio dell’eccezionalità dell’evento calamitoso
Scopi:
per le necessità di conduzione aziendale e per il ripianamento delle passività, proroga biennale.
Interventi:
- prestiti a fronte di emissione di nulla osta del competente Organo   Pubblico
- fondi banca, con concorso pubblico nel pagamento degli interessi
Durata:
2 anni
Tasso:
globale di riferimento per i crediti agrari di esercizio oltre i 18 mesi, di cui a carico del richiedente una quota
- pari al 20% del tasso globale di riferimento per i coltivatori diretti;
- pari al 35% del tasso globale di riferimento per gli altri operatori   agricoli
Garanzie:
privilegio legale
eventuale garanzia personale
garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia