LEGGE REGIONALE 11.08.1983 n. 16
Cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, che svolgono attività stabile nel territorio della Sardegna.

Finalità - Concessione di prestiti agevolati per:
l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’ammodernamento dei locali necessari per l’esercizio dell’attività;
l’acquisto di macchinari e attrezzature, nuovi di fabbrica, ivi compresi i mezzi di trasporto per il personale e le attrezzature d’ufficio;
l’acquisto degli stabilimenti (compresi macchinari e attrezzature) delle imprese fallite o in amministrazione controllata o in regime di concordato preventivo, alle condizioni di cui all’art. 5 della legge;
credito d’esercizio
N.B. - Le spese dei primi 3 punti possono essere ammesse anche se sostenute sei mesi prima della data di presentazione della domanda.
Massimali:
I prestiti agevolati di cui ai punti 1 e 2 suindicati sono concessi a condizione che l’iniziativa sia ritenuta economicamente valida, fino ad un massimo dell’85% della spesa ammissibile e nel limite di cui in appresso:
€ 774.685,85 per le cooperative;
€ 1.032.913,80 per i consorzi.
Investimenti di cui al punto 3 suindicato:
€ 309.874,14 per le cooperative costituite al 100% da ex cassaintegrati, costituiti in cooperativa (art. 5 della legge), nella misura percentuale del 100% della spesa;
€ 619.748,28 per i consorzi composti esclusivamente da queste ultime cooperative, nella misura del 100% della spesa
Investimenti di cui al punto 4
€ 309.874,14 per credito d’esercizio a tutte le suindicate aziende. E’ concedibile anche in aggiunta ai crediti di impianto, sulla base delle esigenze di capitale circolante.
Periodo di ammortamento:
12 ANNI + 3 di preammortamento: Locali
5 ANNI + 2 di preammortamento: Macchinari e attrezzature
3 ANNI + 1 di preammortamento: Credito di esercizio
Il periodo di ammortamento decorre dal giorno successivo a quello di erogazione a saldo dei prestiti, che vanno rimborsati mediante rate semestrali costanti e posticipate, comprensive di capitale ed interessi.
Condizioni:
Il tasso di interesse è fissato nella misura del 36% del tasso di riferimento.
Divieto di cumulo:
A fronte dello stesso programma di spesa, non è consentito il cumulo di prestiti di cui alla presente Legge con analoghe provvidenze previste da altre leggi regionali o nazionali. E’ peraltro consentito il cumulo con contributi previsti da altre leggi, a condizione che non venga superata la percentuale dell’ 85% della spesa ammessa.
Circa la ripetibilità nel tempo delle provvidenze, si precisa che i prestiti di impianto sono nuovamente concedibili purchè l’esposizione debitoria in conto capitale sia contenuta entro i limiti dei massimali sopraindicati. Anche il credito di esercizio è ripetibile nel tempo, a condizione che la somma delle esposizioni debitorie in conto capitale non superi il predetto importo di €. 309.874,14.
Garanzie:
In generale, a presidio del finanziamento, è ritenuta sufficiente l’obbligazione diretta dell’impresa beneficiaria quando questa sia però confortata dalla positiva situazione economica e finanziaria dell’impresa stessa e le previsioni di gestione siano basate su elementi di valutazione certi e comunque sufficientemente affidabili. In assenza di tali condizioni il competente Comitato determinerà le forme di garanzia ritenute idonee.
Assicurazioni:
I beni immobili ed i beni mobili registrati, oggetto del finanziamento, nonchè eventuali altri beni mobili oggetto di garanzia, devono essere assicurati, a cura dell’impresa, per l’importo della spesa ammessa contro i rischi di incendio con vincolo della polizza a favore della Banca, per tutta la durata del prestito.