LEGGE REGIONALE 14.9.1993 n.40 modificata dalla L.R. n. 9/98
Finanziamenti a favore dell’industria alberghiera

Beneficiari:
Imprese turistiche private singole o consorziate di cui all’art. 5 della legge 17/05/1983 n.217
Scopi:
realizzazione, costruzione, ristrutturazione, adattamento, adeguamento, ampliamento, completamento e ammodernamento di strutture ricettive classificabili ai sensi della L.R. 22/84;
realizzazione di strutture e infrastrutture complementari e di pertinenza della struttura acquisto di immobili finalizzati all’ampliamento di strutture ricettive esistenti
principale;
acquisto di arredi e attrezzature specifici;
Importo agevolabile:
75% della spesa ammissibile
Durata:
fino a 20 anni, di cui fino a 4 di utilizzo e preammortamento;
fino a 8 anni, di cui fino a 2 di utilizzo e preammortamento (in caso di sole attrezzature e arredi)
Tasso:
operazione agevolata con un contributo in c/interessi pari al 60% del tasso di riferimento per il credito fondiario ed edilizio vigente alla stipula del contratto di mutuo
Garanzie:
ipoteca sull’immobile e privilegio sulle attrezzature oggetto di finanziamento, vincolo ventennale di destinazione turistico-alberghiera a favore dell’Amministrazione Regionale, fidejussione dei soci o di terzi