LEGGE REGIONALE 27.10.1966 n.910, art. 12: Meccanizzazione
Caratteristiche del finanziamento

Beneficiari:
titolari di aziende agricole, singoli o associati che conducono direttamente fondi rustici o che esercitino lavori meccanico/agrari conto altrui. Anche scuole statali o centri operativi di meccanica agraria.
Scopi:
acquisto di macchine e attrezzature agricole, comprese quelle mobili per la copertura di colture di pregio
Importo agevolabile:
prestiti a fronte di emissione di nulla osta del competente Organo Pubblico fondi pubblici
Durata ammortamento:
5 anni oltre il periodo di preammortamento di massimo 6 mesi
Tasso:
a carico dell’operatore: 40% del tasso globale di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio oltre 18 mesi
Garanzie:
privilegio sulle macchine e sugli attrezzi
eventuale garanzia personale
garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia