LEGGE REGIONALE 11.03.1998 n. 9
Finanziamenti a favore dell’industria alberghiera

Beneficiari:
Imprese turistiche private singole o consorziate di cui all’art. 5 della legge 17/05/1983 n.217
Scopi:
ristrutturazione, adattamento, adeguamento, ampliamento, completamento e ammodernamento di strutture già esistenti;
realizzazione di nuovi impianti esclusivamente per ricettività diffusa e alloggi rurali;
realizzazione di strutture e infrastrutture complementari alle attività turistico ricettive;
acquisto di arredi e attrezzature specifiche
Importo agevolabile:
75% della spesa ammissibile di cui 40% contributo c/capitale e 35% finanziamento a tasso agevolato ai sensi della L.R. 40/93
Durata:
fino a 20 anni, di cui fino a 4 di utilizzo e preammortamento;
fino a 8 anni, di cui fino a 2 di utilizzo e preammortamento (in caso di sole attrezzature e arredi)
Tasso:
operazione agevolata con un contributo in c/interessi pari al 60% del tasso di riferimento per il credito fondiario ed edilizio vigente alla stipula del contratto di mutuo
Garanzie:
ipoteca e privilegio sui beni oggetto di finanziamento, vincolo ventennale di destinazione turistico-alberghiera a favore dell’Amministrazione Regionale, fidejussione dei soci o di terzi